LEGGE DI BILANCIO: ANCHE PER IL 2017 DETRAZIONI ED ECOBONUS

mercoled�, 07 dicembre 2016

Approvata il 7 dicembre la Legge di Bilancio. Detrazioni 50% e 65% anche per l'anno prossimo. Novit� condomini: ecobonus rafforzato e prorogato fino al 2021. Alberghi e agriturismi: detrazioni al 65%. Ok super ammortamento

Buone notizie per chi vuol tagliare le bollette di gas e luce della propria casa o della propria impresa.legge-bilancio-2017-ecobonus.jpg La Legge di Bilancio 2017 ha esteso al prossimo anno gli incentivi e i benefici attualmente in corso. Ma non basta: in alcuni casi la misura è stata rafforzata, in particolare per quel che riguarda i condomìni, gli alberghi e gli agriturismi. La legge di Bilancio è stata approvata nel pomeriggio del 7 dicembre 2016.

Qui di seguito proviamo a fare un quadro in maniera sintetica (per informazioni basta chiamare Ubisol allo 0541 786987 o scriverci alla mail info@ubisol.it).

DETRAZIONI 50% per RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Prorogate al 31 dicembre 2017.

Tra i lavori di ristrutturazione rientrano anche gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo (le batterie). La detrazione al 50% del fotovoltaico è cumulabile con lo Scambio sul posto. Riservata alle persone fisiche, escluse le imprese. La spesa viene detratta in 10 rate di uguale importo sull'Irpef.

 

DETRAZIONI 65% per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Prorogate al 31 dicembre 2017 per famiglie e imprese, fino al 31 dicembre 2021 per i condomìni.

Ne hanno diritto sia famiglie che imprese.

Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il  miglioramento  termico  dell’edificio  (coibentazioni, pavimenti, infissi)
  • l’installazione di pannelli solari (solare termico)
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (caldaie ad alta efficienza, pompe di calore, ibride).

NOVITA’ PER I CONDOMINI: le detrazioni del 65% per i condomìni sono state prorogate fino a tutto il 2021 e possono arrivare fino al 75% (da ripartire tra i diversi condòmini) se rispettano alcuni parametri, come quelli di rendere particolarmente efficiente il sistema di climatizzazione.

 

ALBERGHI E AGRITURISMI: CREDITO D’IMPOSTA DEL 65%

Il credito d’imposta per gli hotel viene portato al 65% ed esteso agli agriturismi. Valido fino al 2018. Può essere richiesto per i lavori di: ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

 

SUPER AMMORTAMENTO 140 %

E’ stato prorogato per tutto il 2017. In questa misura rientrano, praticamente, tutti i macchinari che vengono acquistati per interventi legati all’energia rinnovabile (ad esempio fotovoltaico e solare termico) e quelli per la riqualificazione energetica (ad esempio caldaie o pompe di calore).

 

Qui di seguito trovate il testo della Legge di Bilancio 2017 per le parti che ci interessano:

 

 

Titolo II

Misure per la crescita

Capo I

Interventi fiscali per la crescita

Art.2

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta per strutture ricettive)

L’articolo, attraverso la modifica degli articoli 14, 15 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, proroga, in linea generale, al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta lorda prevista dal predetto decreto.

La lettera a), n. 2, del comma 1 proroga, al 31 dicembre 2021, la detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali. A tal

proposito, il successivo n.3 introduce, dopo il comma 2-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, i commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies al fine di prevedere una maggiorazione dell’aliquota della detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali laddove i medesimi interventi interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo ovvero siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che

conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. In particolare, con riferimento ai predetti interventi, la detrazione spetta, rispettivamente, nella misura del 70 e del 75 per cento e si applica su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica necessarie ai fini dell’accesso al beneficio fiscale è asseverata, per espressa previsione normativa, da professionisti abilitati mediate attestazione da rendersi conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

La lettera c), n. 4 del comma 1 riscrive il comma 2 del predetto art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 introducendo, con riferimento ad interventi iniziati a partire dal 1 gennaio 2016, una detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, con tale previsione, un intervento di recupero del patrimonio edilizio cominciato nel 2016, a prescindere dalla sua ultimazione nel medesimo anno, può comportare il diritto a fruire di una detrazione su un ammontare di spesa sostenuto nell’anno 2017 non superiore a 10.000 euro. Al contempo, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (10.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l’acquisto dei beni in questione relative agli interventi effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017.

Dal comma 2 al comma 5 La norma dispone la proroga e il potenziamento dell’agevolazione fiscale introdotta dal decreto-legge n.83 del 2014, prevista per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 e consistente in un credito d'imposta riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del l° gennaio 2012, per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La previsione si è dimostrata al contempo un valido strumento di incentivo per la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, andando a migliorare la qualità dell' offerta turistica del Paese, e un concreto sostegno agli investimenti nel settore. La misura rappresenta altresì un ulteriore strumento di sostegno alla ripresa economica dei territori colpiti dal recente sisma, ove sono presenti numerose strutture ricettive (sia alberghi, sia agriturismo), che necessitano interventi di recupero e ristrutturazione.

Di conseguenza, l'agevolazione fiscale – ferma restando l’applicazione di tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - è prorogata per i periodi di imposta 2017 e 2018, è incrementata nella misura del sessantacinque per cento ed è estesa anche agli agriturismo atteso che tali strutture rappresentano un segmento significativo della ricettività e contribuiscono allo sviluppo di una offerta turistica di qualità.

Il comma 6 prevede la sostituzione del comma 7 dell’articolo 10 del decreto legge 83 del 2014 convertito dalla legge 106 del 2014.

 

Art.3

(Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

La disposizione, con alcune modifiche, proroga sino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 91 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 – legge di Stabilità 2016 – riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (c.d. super-ammortamento).

In particolare, la norma reca una disciplina nuova e specifica in conformità con un approccio neutrale sotto il profilo sia settoriale che tecnologico: per i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave

Industria 4.0 (dettaglio fornito nell’Allegato A), per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% (cd. iper ammortamento) del costo di acquisizione;

per i beni immateriali strumentali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (dettaglio fornito nell’allegato B) per i quali è riconosciuta la maggiorazione ordinaria del 40% del costo di acquisto; questa specifica agevolazione è riconosciuta solo ai soggetti che beneficiano del c.d. iper ammortamento;

esclude dalla proroga del regime agevolativo del cd. Super-ammortamento i veicoli e i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività di impresa.

Ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’albo o da un ente di certificazione accreditato , attestante che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (iii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016.

Pertanto, sono esclusi dal cd. super ammortamento i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge e le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.