NESSUN PROBLEMA PER I PANNELLI SUL TETTO CONDOMINIALE

venerd�, 19 dicembre 2014

L'assemblea condominiale non pu� vietare al singolo proprietario l'installazione di impianti fotovoltaici o solari termici sul tetto. Via libera ai risparmi anche per chi abita in un palazzo

Adesso c’è anche una sentenza del tribunale di Milano a dissipare ogni dubbio: l’assemblea condominiale non può vietare l’installazione di pannelli fotovoltaici o solari termici sul tetto del palazzo. I giudici milanesi hanno semplicemente confermato quanto disposto con chiarezza dalla legge di riforma del condominio, entrata in vigore a giugno del 2013.

DUE CASI, MA NESSUN PERMESSO DA RICHIEDER

Quindi, se abito in un condominio e voglio installare un impianto fotovoltaico o solare termico, cosa devo fare? Due i casi: se l’installazione dei pannelli non altera le parti comuni, non devo chiedere nessun permesso e posso procedere spedito. Se i pannelli (fotovoltafotovoltaico-ubisol-condominio.jpgici o solari termici) modificano le parti comuni, allora devo avvisare l’amministratore che ne parlerà in assemblea e, comunque, non potranno vietarmi l’installazione ma eventualmente indicarmi delle soluzioni alternative.

Insomma, nessun permesso da parte dell’assemblea. Semplicemente una verifica del progetto. I giudici di Milano hanno confermato questa strada, che d’altra parte risulta chiara e inequivocabile: basta leggere qui sotto il nuovo articolo del codice civile che regola questa materia. 

COSA DICE LA NUOVA LEGGE

La norma da tener presente è l’articolo 1122-bis del codice civile (introdotto dalla legge di riforma del condominio):

“… È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative”.

In sostanza è chiaro che l’assemblea non può negare, anche ad un solo condomino, l’installazione  di pannelli solari termici o fotovoltaici sul tetto comune dell’edificio.