02/12/10 19:04

FOTOVOLTAICO, LA REGIONE INDIVIDUA LE AREE IDONEE

È previsto per lunedì 6 dicembre il voto dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna sulla delibera che contiene una prima individuazione dei luoghi idonei all'installazione di pannelli fotovoltaici e disciplina la potenza degli impianti.

Il provvedimento è stato approvato ieri, 2 dicembre, dalla Commissione Territorio e Ambiente. “Questo documento, che anticipa le linee guida regionali che disciplineranno gli impianti di energia da fonti rinnovabili - ha spiegato il presidente della Commissione Damiano Zoffoli - è motivato da una risoluzione, approvata il 4 novembre scorso dall’Assemblea, che impegnava la Giunta a predisporre in tempi rapidi una regolamentazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra. A questo impegno – precisa Zoffoli - si aggiunge il decreto ministeriale del settembre scorso (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che consente alle Regioni di identificare le aree non idonee ad impianti di energia alternativa”.

Maxi-emendamento alla delibera

L'assessore all'Ambiente Sabrina Freda ha spiegato che la delibera sarà riformulata dalla Giunta regionale attraverso un maxi-emendamento “per recepire fondate osservazioni senza però minare la coerenza interna dell'atto”. Il nuovo testo – che è “transitorio” in quanto valido fino all'entrata in vigore delle Linee guida regionali che disciplineranno gli impianti di energia prodotta da tutte le fonti rinnovabili – definirà anche il futuro delle autorizzazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della delibera, e la potenza degli impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo idoneo.

In particolare, l'assessore Freda ha precisato che le nuove norme non si applicano ai procedimenti autorizzativi già conclusi al momento dell’entrata in vigore della delibera, né a quelli che sono formalmente avviati (hanno cioè presentato l’istanza di autorizzazione unica o il sostitutivo titolo abilitativo) e a quelli che sono già stati ammessi a finanziamento pubblico. Per quanto riguarda la potenza degli impianti su suolo agricolo idoneo, viene previsto che “se la superficie occupata dai pannelli solari non è superiore al 10% di quella agricola nella disponibilità di chi chiede l’autorizzazione, i 200 kW per azienda si possono aumentare di 10 kW per ogni altro ettaro destinato all’agricoltura, fino ad un massimo di 1 MW, in analogia a quanto previsto dalle norme fiscali per il reddito agricolo proveniente dalla produzione di energia elettrica da fotovoltaico”.

Le zone idonee

Con la delibera, spiega una nota dell'ufficio stampa dell'Assemblea legislativa, la Regione Emilia-Romagna ha definito le aree idonee e non idonee al fotovoltaico. In particolare, il documento stabilisce che nella scelta dell’ubicazione dei pannelli fotovoltaici vanno privilegiati gli edifici esistenti e le fasce di rispetto di strade, autostrade, linee ferroviarie ed elettrodotti.

Sono inoltre considerate zone idonee all’installazione le colonie marine, gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane (se l’impianto è collocato esclusivamente sugli edifici esistenti), le serre in zone agricole, le aree a servizio di discariche autorizzate già esistenti, anche se non più in esercizio, le aree a servizio di impianti di risalita, se l’energia elettrica prodotta è da questi utilizzata.

Nelle zone di tutela di laghi, bacini e corsi d’acqua, nelle quali sono ammesse attività agricole compatibili con la tutela paesaggistica, naturalistica e geomorfologica, possono essere installati impianti, con moduli ubicati al suolo, destinati però all’autoconsumo delle aziende agricole già insediate e con una potenza non superiore a 20 kW.

Se gli impianti sono realizzati da aziende agricole già insediate, occupano una superficie non superiore al 10% di quella agricola disponibile alle stesse aziende, hanno una potenza non superiore a 200 kW e non alterano caratteristiche essenziali del paesaggio, possono essere anche installati in: zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, aree archeologiche, zone di tutela della struttura centuriata, partecipanze, aree delle bonifiche storiche di pianura, crinali e dossi di pianura non ritenuti di particolare tutela dai Piani territoriali comunali e provinciali (Ptcp).

I pannelli fotovoltaici sono installabili anche in: crinali e colline sopra i 1200 metri, se destinati all’autoconsumo; zone di tutela naturalistica, sempre per autoconsumo di aziende agricole, se le aree non sono di esclusiva destinazione naturale; zone agricole nelle quali si coltivano prodotti biologici e di origine controllata (doc, docg, dop, igp, igt) se la superficie occupata non è superiore al 10% di quella agricola e la potenza non supera i 200 kW. Con le stesse limitazioni sono ammessi anche nelle aree della Rete Natura 2000, in quelle contigue ai Parchi (nazionali, interregionali e regionali) e in aree agricole nelle quali l’impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue di proprietà del richiedente.

 Le zone non idonee

Agli impianti fotovoltaici sono invece inibite: le aree di particolare tutela paesaggistica, censite nel piano territoriale paesistico regionale o nei piani provinciali e comunali; il sistema forestale e boschivo; le zone di tutela della costa e dell’arenile; gli invasi e gli alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; i crinali e dossi di pianura tutelati dai Ptcp; i calanchi; i complessi archeologici; gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico; le aree incluse nelle riserve naturali e le aree forestali e umide della Rete Natura 2000.

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