Il nuovo decreto legislativo che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ha ricevuto il visto di conformità. La sua entrata in vigore è fissata per il 30 dicembre 2024.
Il nuovo decreto sulle Rinnovabili
Il visto della Ragioneria dello Stato
Nella prima decade di dicembre, infatti, il decreto legislativo che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ha ricevuto il visto di conformità e copertura dalla Ragioneria generale dello Stato (qui il link per scaricare il testo in Pdf). Il decreto attua l’articolo 26, comma 4 della legge Concorrenza 2021 (n. 118/2022) ed è una delle riforme indicate da RepowerEu, il capitolo aggiuntivo al Pnrr diventato la settima missione del Piano varato dall’Europa.
Le nuove normative per il 2025, l’adozione da parte delle Regioni
Il testo unico entrerà in vigore ufficialmente il 30 dicembre 2024: a partire da questa data le Regioni avranno 180 giorni per adeguarsi a quanto previsto. Il provvedimento era stato approvato lo scorso 25 novembre in Consiglio dei Ministri, con diverse modifiche rispetto alla prima versione licenziata dal Ministero e dell’Ambiente e della Sicurezza energetica d’intesa con quelli della PA e delle Riforme Istituzionali
Cosa succede ai procedimenti in corso
L’articolo 14 del Testo unico Fer specifica che il nuovo regime “non si applica ai procedimenti autorizzativi in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto”. Si considerano “in corso” i procedimenti per i quali sono già state compiute verifiche circa la completezza della documentazione allegata all’istanza, e non la data in cui questa viene presentata.
Le novità previste per le Fer
Le tre procedure amministrative previste
L’articolo 6 del decreto prevede solo tre procedure amministrative per la realizzazione degli impianti Fer: attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. Per ogni procedura citata, negli allegati A, B e C allo Schema di decreto (disponibili in fondo al pdf allegato), vengono specificamente elencati gli interventi realizzabili.
Autorizzazioni Pas: un anno per l’avvio dei lavori
Altra importante novità, come sottolinea un report di QualEnegia, è l’introduzione del termine di un anno per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto autorizzato con Pas: secondo l’attuale normativa infatti è previsto unicamente il termine triennale per il compimento dei lavori. Ancora, i progetti di cui agli allegati A (interventi in attività libera) e B (interventi in regime di procedura abilitativa semplificata) non saranno sottoposti a procedure ambientali. Saranno però soggetti a screening di competenza statale/regionale alcuni tipi di impianti fotovoltaici.
Le Zone di Accelerazione
Inoltre, il testo unico sulle Fer introduce inoltre alcune aree denominate “zone di accelerazione”, nelle quali il procedimento autorizzativo è semplificato. Ad esempio, per gli interventi sottoposti ad attività libera e a Pas (allegati A e B), in queste aree è previsto che in caso di vincolo paesaggistico, l’autorità preposta alla tutela si esprima con parere obbligatorio e non vincolante.
La semplificazione per il fotovoltaico di strutture turistiche e termali
Si confermano anche le semplificazioni per installare impianti fotovoltaici fino a 1 MW nelle strutture turistiche o termali: saranno valide ancora per tutto il 2025. La normativa prorogata è quella del comma 2-septies, articolo 6, del dl 50/2022, che dispone come si possano realizzare con Dila (Dichiarazione di inizio lavori asseverata) i nuovi impianti fotovoltaici a terra o su tetto fino a 1 MW, che siano nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.
Per tutte le informazioni sul decreto e sulle regole per l’anno 2025, è possibile contattare i consulenti Ubisol.