Rendere più efficiente la propria casa o la propria impresa è molto più conveniente con gli incentivi che lo Stato ci mette a disposizione. Ma quali sono i Bonus che si possono sfruttare per gli interventi edilizi (compresi fotovoltaico, accumuli e pompe di calore)? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le differenti casistiche in una sua circolare dei giorni scorsi, un documento al centro del dibattito di tecnici e ingegneri per la sua rilevanza (qui è scaricabile il Pdf della circolare 8/E del 19 giugno).
Le aliquote previste dalla Legge di Bilancio
La premessa è quella legata all’ultima legge di Bilancio, provvedimento che ha unificato le aliquote di bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus, che ora sono al 50% per le spese sostenute nel 2025 e 36% per quelle che verranno sostenute nel 2026 e nel 2027.
Per poter sfruttare queste aliquote, occorre che ricorrano alcune condizioni:
- che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), al momento di inizio dei lavori;
- che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Per le seconde case, invece, le aliquote sono al 36% nel 2025 e al 30% nel biennio 2026-2027.
Addio caldaie di vecchia generazione, largo alle Pompe di Calore
Si possono poi ripercorrere i chiarimenti più importanti riportati da Fisco Oggi, organo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Viene rimarcata l’esclusione da tutti i bonus delle sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, in linea con quanto stabilito dalla direttiva Ue 2024/1275. Più in dettaglio, gli interventi esclusi dagli incentivi fiscali riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. I bonus statali vengono applicati, invece, ai micro cogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, e per i generatori a biomassa e alla pompa di calore ad assorbimento a gas.
Detrazioni e Bonus anche per le Ibride
Vengono premiati anche i sistemi Ibridi (costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione) “assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro in quanto non soggetti a limitazioni espressamente previste dalla norma”. L’Agenzia delle Entrate ritiene che, per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio, siano esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle suddette caldaie di vecchia generazione, previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, le spese sostenute nel 2025 per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono escluse anche dal Superbonus.
Le precisazioni dell’Agenzia per il Superbonus
Un piccolo salto all’indietro, infine, per evidenziare cosa abbiano deciso le Entrate per i lavori che rientrano nel regime del Superbonus. Si prevede che “la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
- presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la Cila, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Il chiarimento per i lavori sulle parti comuni dei condomini
Viene poi chiarito uno dei punti che continuava a destare perplessità e differenze interpretative: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per lavori eseguiti nel 2025 su parti comuni degli edifici condominiali, il bonus ristrutturazione spetta al 50% solo al proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, come l’usufrutto, sull’immobile adibito ad abitazione principale, mentre negli altri casi l’aliquota è minore (36%).
Per lavori sulle parti comuni di edifici, si legge nella circolare, si ritiene che l’aliquota maggiorata al 50% nel 2025 “debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale”. Queste circostanze devono essere verificate “all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile, e al termine dei lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale”. Gli altri condòmini, come detto, potranno invece utilizzare il bonus con aliquota ridotta al 36%.
Per tutte le informazioni di dettaglio sui bonus validi per il 2025 e sugli incentivi da sfruttare per le installazioni di fotovoltaico, pompe di calore e sistemi d’accumulo, i consulenti tecnici Ubisol sono a vostra disposizione.