L’Emilia-Romagna continua a puntare sulla transizione energetica e vara le nuove norme per l’edilizia, sia per chi costruisce sia per chi ristruttura i propri immobili.
Nelle premesse della delibera varata il 25 maggio scorso, la Regione sottolinea come abbia obiettivi ambiziosi per lo sviluppo delle Rinnovabili e il conseguente taglio delle bollette. Qui è possibile consultare o scaricare la delibera dell’Emilia-Romagna.
Le norme nazionali in vigore dal 3 giugno
Al fine di continuare a diffondere fotovoltaico, pompe di calore, sistemi ibridi e colonnine di ricarica per auto elettriche, l’Emilia-Romagna continua a prevedere, per gli interventi di nuova costruzione, una soglia minima dell’80% di consumi termici, elettrici e di acqua calda sanitaria da coprire con la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il tutto, va sottolineato, parte da prescrizioni di carattere nazionale. In tema di edilizia, efficienza energetica e fonti rinnovabili, infatti, sono due le date da tenere presenti.
- La prima è il 3 giugno 2026, giorno da cui sono in vigore le prescrizioni del decreto del ministero dello Sviluppo Economico sul tema della “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.
- La seconda è il 3 agosto 2026, da quando scatteranno le nuove soglie obbligatorie di energia rinnovabile per i consumi elettrici e termici, soprattutto per gli edifici, come previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5.
L’adeguamento in Emilia-Romagna
Per far fronte a quanto previsto dalle due disposizioni di legge nazionale sopradescritte, come detto, l’Emilia-Romagna ha approvato la delibera di Giunta n. 792 del 25 maggio 2026 (consultabile o scaricabile qui), in vigore dal 3 giugno, che contiene modifiche all’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.
Oltre a sancire una soglia minima dell’80% di consumi termici, elettrici e di acqua calda sanitaria da coprire con la produzione di energia da fonti rinnovabili, viene anche stabilito che l’utilizzo di sistemi a “effetto Joule” per il soddisfacimento di fabbisogni termici possa essere considerato valido ai fini del raggiungimento delle quote Fer esclusivamente nel caso in cui l’edificio abbia classe energetica A, A1, A2, A3 o A4, diversamente dalle norme nazionali in cui si può ricorrere a tale sistema già dalla classe energetica B. Con l’effetto Joule, in sintesi, l’uso di tecnologie meno efficienti come scaldabagni elettrici tradizionali, radiatori elettrici, stufe e pannelli radianti può essere coperto con energia da rinnovabili ai fini del computo finale sugli obblighi da assolvere.
Un esempio per un’abitazione da 100 metri quadri: vanno previsti 5 kWp di fotovoltaico
Per facilitare la comprensione di quanto stabilito, proviamo a fare un esempio per un’abitazione di nuova costruzione da 100 metri quadri. In questo caso, che si tratti di un appartamento o di una casa indipendente, con le nuove norme emiliano romagnole bisognerà prevedere l’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di almeno 5 kWp (2.5 kWp per le ristrutturazioni).
Cosa stabilisce, in dettaglio, la delibera varata a Bologna
I calcoli dell’esempio di cui sopra derivano da quel che stabilisce la delibera a pagina 37, nel capitolo B.7.2 “Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”.
Nello specifico, l’Emilia-Romagna sancisce che per le nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti “è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio. A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno del fabbricato o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”.
Per calcolare quanto fotovoltaico occorre installare, basta moltiplicare la superficie in metri quadri dell’immobile per un coefficiente fisso: 0,05 per le nuove costruzioni, 0,025 per interventi su edifici esistenti. La Regione specifica inoltre che “i limiti sono ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici e incrementati del 10% per gli edifici pubblici”.
Come installare i pannelli
Inoltre, nel caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, “i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 centimetri”.
Per tutte le informazioni sulle nuove disposizioni regionali, i consulenti Ubisol sono a vostra disposizione.